Merci infiammabili e normativa ADR sul trasporto di merci pericolose
martedì, 12 gennaio, 2010 | By Avvocato Luca Raffo | Categoria: ArticoliTRASPORTO DI MERCI INFIAMMABILI IN ADR
A cura dell’Ing. Stefano Papini
Dopo aver introdotto i contenuti della normativa ADR, vogliamo proporre una serie di interventi di carattere più specifico, di approfondimento su particolari aspetti che interessano il trasporto di merci pericolose. Occorre però fare alcune premesse.
In primo luogo, la nostra intenzione non è di formare nuovi consulenti ADR, e nemmeno di fornire un consulente on-line, quanto piuttosto di fornire un aiuto e un orientamento nella materia ai trasportatori, nonché stimolare riflessioni comuni con tutti gli addetti ai lavori sugli innumerevoli problemi a cui il trasporto di merci pericolose è legato e che trovano difficilmente risposte adeguate nelle norme e nelle istituzioni.
Inoltre vi ringrazio molto per l’interesse e l’attenzione mostrati al mio primo articolo, superiori ad ogni aspettativa, vi invito a continuare a seguire questo mio spazio attivamente e prometto di continuare a rispondere ai quesiti che vorrete pormi, ma allo stesso tempo devo fare una precisazione: io sono un libero professionista, tra le altre cose consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose per tutte le classi e per modalità sia stradale che ferroviaria, e la mia presenza su questo sito internet è dovuta ad una partecipazione tanto entusiastica quanto gratuita al bellissimo progetto di “Trasporti e diritto” dell’avv. Luca Raffo; credo quindi che mi comprenderete se ad alcuni quesiti di risposta non immediata darò risposte di carattere generale: non sarà per cattiveria o mancanza di volontà di perdere qualche minuto per un gradito lettore, ma piuttosto per rispetto nei confronti dei miei clienti che pagano un servizio di consulenza.
Passando all’argomento di questo intervento, avevamo da tempo l’intenzione di affrontare il tema del trasporto di sostanze infiammabili, fin dalla tragedia ferroviaria di Viareggio del 29 Giugno scorso, quando il deragliamento di un convoglio che trasportava 14 vagoni-cisterna pieni di GPL (gas infiammabile) provocò enormi disastri e la morte di 32 persone.
L’evento ha scatenato il solito profluvio di parole, e se ne sono sentite di tutti i colori, compresi i veri e propri deliri di alcuni politici; e non molti hanno affrontato seriamente il problema, evitando di porsi poche quanto semplici domande: le norme in materia che cosa dicono? Sono adeguate o vanno migliorate? E’ realmente possibile, considerata la densità abitativa di gran parte del nostro Paese e le sue caratteristiche plano-altimetriche, trovare soluzioni che riducano i rischi per la popolazione derivanti dal trasporto di merci pericolose?
Invece ognuno ha tirato acqua al proprio mulino con dichiarazioni e pensieri di ogni tipo e poi, per l’ennesima volta, allo spegnersi dei riflettori dei media sulla tragedia non è rimasto nulla.
Se andiamo a leggere le statistiche, scopriamo che circa il 65% degli incidenti che si verificano in Italia riguardanti i trasporti di merci pericolose vedono coinvolte merci infiammabili (in larga maggioranza liquide); per quanto riguarda le conseguenze, il 12% degli incidenti dà origine ad un incendio e/o ad un’esplosione e poco meno del 50% provoca il rilascio di sostanze infiammabili.
Vogliamo quindi provare a capire insieme un po’ di più riguardo al trasporto di merci infiammabili e alle norme attualmente ad essi applicabili, per dare qualche risposta alle domande di cui sopra.
Partiamo da qualche nozione di base: l’infiammabilità è la capacità di alcune sostanze di incendiarsi a temperature relativamente basse. Poiché nell’aria è contenuto ossigeno, elemento indispensabile per la combustione, è evidente che sono sufficienti un innesco e calore per avere la combustione di queste sostanze liquide o solide, con conseguente emissione di elevato calore e di fumi.
Pertanto, per prevenire incendi o esplosioni durante la movimentazione ed il trasporto di materie infiammabili, particolarmente se liquide, occorre assicurarsi di aver tenuto lontani gli inneschi anche potenziali.
Per “infiammabili” si intendono le sostanze la cui principale caratteristica di pericolosità è l’infiammabilità: pertanto non considereremo tutte quelle per le quali tale caratteristica è secondaria rispetto ad altri rischi.
I codici riguardanti il trasporto di merci pericolose includono tali sostanze in diverse classi a seconda del loro stato fisico, in particolare:
- classe 2: gas (nell’Imdg Code, relativo al trasporto via mare, esiste la sottoclasse 2.1 per i soli gas infiammabili);
- classe 3: liquidi infiammabili;
- classe 4.1: solidi infiammabili;
- classe 4.2: materie soggette ad accensione spontanea;
- classe 4.3: materie solide che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili.
A livello quantitativo, sulle nostre strade i trasporti maggiormente importanti sono quelli che riguardano i prodotti petroliferi, ossia i numeri ONU 1202 (Carburante diesel o Gasolio o Gasolio da riscaldamento), 1203 (Benzina) e 1223 (Cherosene).
Essi, in quanto liquidi infiammabili, sono pericolosi perché la dispersione dei loro vapori in aria può incendiarsi con qualunque innesco, anche semplicemente con una piccola scintilla o un mozzicone di sigaretta acceso.
Inoltre, le loro perdite producono vapori più pesanti dell’aria, che in assenza di vento si riversano facilmente in pozzi, fognature o cantine, formando miscele esplosive: questo è il motivo per cui vengono caricati e scaricati con sistemi chiusi o a ciclo chiuso.
Non solo: una materia liquida infiammabile o i suoi vapori possono provocare ustioni per bruciatura, ma anche danni alla salute per irritazione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie, nonché effetti narcotici ad alte concentrazioni con possibile perdita di conoscenza.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Dobbiamo tenere presente che ogni nostra attività comporta dei rischi, in qualunque modo e in qualunque posto sia intrapresa: non esiste un’attività sicura o “a rischio zero”.
La valutazione del rischio deve essere quindi affrontata a tutto tondo, mediante un approccio rigoroso e sistematico in relazione alla propria attività aziendale, considerando tutti i possibili danni sia a breve (es. incidente), sia a lungo termine (es. rischi derivanti dalla prolungata esposizione a determinate sostanze).
Occorre individuare gli eventi che possono verificarsi e tutte le possibili cause, stimare la probabilità che essi accadano e la grandezza delle loro conseguenze, decidere le misure di prevenzione e protezione da adottare e infine procedere ad un periodico riesame della valutazione, in modo da verificare la bontà o meno delle considerazioni e delle scelte fatte e poterle eventualmente migliorare.
Un buon sistema di sicurezza può essere predisposto solo con una stretta e disponibile collaborazione tra il datore di lavoro, il personale ed un consulente preparato.
In particolare, i pericoli di una attività di trasporto sono da collegare all’intero sistema, ossia: veicoli, personale incaricato, infrastrutture interessate, utenti finali.
INTERVENTI DI EMERGENZA IN CASO DI INCIDENTE
I prodotti della combustione (gas tossici e fumi) possono essere molto pericolosi per l’uomo.
Per questo motivo, in caso di incendio, specie in ambienti chiusi come le gallerie, è sempre necessario fare uso di maschere antigas adeguate, ovvero autorespiratori.
La combustione di liquidi infiammabili può produrre sostanze pericolose quali: anidride carbonica, ossido di carbonio, idrogeno solforato, anidride solforosa, ammoniaca, aldeide acrilica.
I rischi per le persone esposte sono quindi: ustioni, intossicazioni con fumo o vapori, pericolo di intossicazione per contatto con la sostanza (se anche tossica o corrosiva), in casi più rari esplosioni.
Gli interventi da adottare in caso di emergenza variano in funzione dei rischi specifici della sostanza interessata e del contenitore in cui essa è trasportata.
In ogni caso occorre: rimuovere tutto ciò che possa provocare un incendio, spegnere il motore e staccare i cavi della batteria, non fumare, mantenersi sopravvento evitando di stazionare in parti basse, organizzare l’evacuazione della zona per un raggio di almeno 100 m dal punto dell’incendio (distanza da aumentare anche di molto se il contenitore a rischio è una cisterna, oppure se la sostanza è di classe 4.1, 4.2 o 4.3), evitare di toccare la sostanza eventualmente fuoriuscita, liquida o solida che sia.
COSA PREVEDE L’ADR
Non bisogna dimenticare che l’obiettivo del regolamento ADR è di rendere più sicuro possibile il trasporto di merci pericolose e, allo stesso tempo, di uniformare le norme del trasporto internazionale di merci pericolose su strada.
Pertanto tale normativa si applica:
- a tutti i trasporti internazionali di merci pericolose che avvengono sia all’interno della Unione Europea, sia fra gli stati aderenti all’accordo che pure non siano in essa compresi;
- ai trasporti su strada e a quelli intermodali che prevedono tratti del percorso su strada.
Per quanto riguarda la prevenzione e la protezione dei rischi, le principali misure previste dall’ADR sono: dispositivi di protezione individuale, equipaggiamento di sicurezza del veicolo, istruzioni scritte di sicurezza, eventuali caratteristiche particolari del veicolo, classificazione delle gallerie, disposizioni di security per merci ad alto rischio.
I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) solitamente prescritti nelle istruzioni di sicurezza sono guanti, grembiule, stivali in plastica o gomma di tipo idoneo ed occhiali.
Come abbiamo visto nel precedente intervento riguardante le norme ADR in generale, l’equipaggiamento di sicurezza del veicolo deve comprendere:
- estintori, in numero e quantità di materiale estinguente in funzione del tipo di veicolo e della sua massa;
- equipaggiamento normale, comprendente almeno un cuneo di dimensione adeguata alla massa del veicolo e al diametro delle ruote, due segnali di avvertimento autoportanti (coni, triangoli, ecc.), liquido lavaocchi e, per il trasporto di merci delle classi 3, 4.1, 4.3, 8 e 9, anche una pala, un copritombino e un contenitore di raccolta in plastica;
- equipaggiamento individuale, per ogni membro dell’equipaggio del veicolo, consistente in un indumento fluorescente, una lampada portatile, un paio di guanti di protezione, un mezzo di protezione degli occhi.
Le istruzioni scritte sono state modificate con l’entrata in vigore dell’ADR 2009: ora devono essere redatte secondo il modello riportato in ADR 5.4.3.4. Tale modello indica:
- le misure da prendere in caso di emergenza o di incidente, sopravvenuti durante il trasporto;
- le etichette di pericolo e le caratteristiche generali di pericolo relative a tutte le merci pericolose;
- le indicazioni supplementari per i membri degli equipaggi dei veicoli, relative alle caratteristiche del pericolo delle merci per ogni classe, e alle misure da prendere in funzione delle circostanze predominanti;
- i dispositivi di protezione generale ed individuale da portare in caso di generica emergenza o di rischi particolari relativi ad alcune classi di pericolo.
Per quanto concerne invece le caratteristiche particolari del veicolo, occorre ricordare che il trasporto di sostanze infiammabili in colli può avvenire su mezzi che non devono necessariamente essere muniti di certificato di approvazione né essere riconosciuti idonei mediante annotazione su carta di circolazione; invece il trasporto in cisterna, ove ammesso, può avvenire in veicoli conformi ad un tipo di veicolo codificato dalle sigle “FL” o “AT” (a seconda della sostanza, come indicato nella tabella nominativa ADR,colonna 14).
Altra novità delle ultime edizioni dell’ADR (2007 e 2009) è la classificazione delle gallerie stradali; le autorità competenti di ogni Stato contraente devono effettuare un’opportuna valutazione dei rischi legati al passaggio di merci pericolose in ogni galleria, quindi assegnare alle gallerie una delle categorie definite nella sottosezione 1.9.5.2.2. Tali categorie sono cinque e vanno dalla A, che significa nessuna restrizione, fino alla E, che significa divieto del passaggio di qualsiasi sostanza pericolosa, eccetto i numeri ONU 2919, 3291, 3331, 3359 e 3373.
Vi sono infine le disposizioni di security (termine non traducibile con esattezza in italiano in quanto non proprio corrispondente al nostro “sicurezza”), finalizzate a minimizzare il rischio di furto o utilizzo improprio di merci pericolose che possano mettere in pericolo le persone, le cose o l’ambiente. Esse consistono in alcune disposizioni generali, in una specifica formazione per gli addetti e in disposizioni specifiche (tra cui la redazione di un opportuno “piano di security”) per le merci cosiddette “ad alto rischio”, tra cui figurano, se trasportati in cisterne in quantità superiore a 3000 l o in colli, i liquidi infiammabili appartenenti ai gruppi di imballaggio I e II e le materie di classe 4.2 e 4.3 appartenenti al gruppo di imballaggio I.
CONCLUSIONI
Come abbiamo visto, il trasporto di materie infiammabili è regolato in maniera abbastanza puntuale dall’ADR; il regolamento impone una attenta valutazione dei rischi (tramite il consulente per il trasporto della sicurezza di merci pericolose), la predisposizione di opportune misure per gli interventi di emergenza, il rispetto di precise regole in merito agli imballaggi e ai veicoli, all’occorrenza limitazioni in merito al percorso da seguire, nonché un’adeguata formazione degli addetti.
Si potrebbe quindi concludere che la norma sia esaustiva, ben concepita e il segreto per ridurre al minimo i rischi legati al trasporto di merci pericolose (e anche quello di subire sanzioni) sia quella di applicarla puntualmente.
Tuttavia, passando dalla teoria alla pratica le cose non sono così semplici: senza dubbio, disponendo di un consulente serio e preparato, è possibile fare una buona valutazione dei rischi, predisporre opportune misure di sicurezza e formare adeguatamente gli addetti, così come non vi sono grandi difficoltà nel rispettare le disposizioni inerenti le caratteristiche dei veicoli e degli imballaggi; vi sono però diversi problemi quando si entra in questioni definite dai singoli Stati…. Un esempio eclatante? Forse non tutti sanno che l’ADR è sì valido per tutti i Paesi contraenti, ma il suo aggiornamento biennale deve essere ogni volta recepito con proprio decreto da ciascuno Stato; ebbene, i lettori non si stupiranno nel sapere che sono pochissimi i Paesi ad aver ufficialmente recepito la norma in tempo, tra i quali “naturalmente” non vi è l’Italia. E così si sono creati casi piuttosto antipatici come quello della polizia portoghese che ancora a Novembre 2009 non accettava le nuove istruzioni scritte introdotte dall’ADR 2009 ma pretendeva si utilizzassero ancora quelle specifiche per ogni sostanza, di cui alle versioni precedenti del Regolamento.
Un altro “punto dolente” riguarda la classificazione delle gallerie stradali. Anche qui non sono molti i Paesi ad aver provveduto, sebbene ne abbiano avuto tutto il tempo: ad esempio lo ha fatto la Svizzera, che ha assegnato la categoria E a tutte le sue gallerie, eccetto tre, eliminando quindi il trasporto di merci pericolose attraverso di esse, se non in esenzione (parziale o totale); in Francia è stata assegnata la categoria C al Frejus, mentre nel traforo del Monte Bianco non è possibile far transitare merci pericolose; nulla invece è stato deciso ad esempio dall’Austria, così come dall’Italia.
Gli esempi potrebbero continuare, ma mi fermo qui perché sinceramente mi piacerebbe che fosse qualche lettore a raccontare la sua esperienza.
Lo stesso discorso vale sul giudizio relativo alla bontà o meno delle norme. Il mio giudizio penso lo abbiate già intuito: fermo restando che i rischi possono essere ridotti solo fino ad un certo punto, ritengo che le leggi vigenti in materia di trasporto di merci pericolose possano (e debbano) essere migliorate, pur essendo di per sé già abbastanza valide. Ma occorre fare un passo alla volta: per prima cosa occorrerebbe rendere applicabili e uguali per tutti le disposizioni già esistenti, poi allora le si potrebbero migliorare; altrimenti gli aggiornamenti biennali non faranno altro che aggiungere confusione alla confusione, finendo per avere effetto opposto a quello voluto, portando minore sicurezza. Siete d’accordo o ….?
Volevo fare una domanda al riguardo di un trasporto di serbatoio GPL ,(da 990l in sù)
1- usato, vuoto ma non bonificato
2- usato con 200l di gpl sopra
in questi casi bisogna sempre esporre il pannello arancione?
buongiorno Ing. vorrei sapere se esiste un quantitativo minimo per il trasporto in fusti,la grappa a 40° deve essere trasportata in adr,e l’alcool in fusti da 50 quanto ne posso trasportare?
grazie saluti
Innanzi tutto un saluto e grazie per queste preziose consulenze di cui vengo a conoscenza in modo casuale. Trovo di grandissima sensibilità e generosità il “donare” queste importanti finestre a cui, normalmente, chi si occupa di sicurezza, dovrebbe continuamente cercare di affacciarsi, bontà Vostra nel condividerle. Ma veniamo al tema; sono d’accordissimo sul fatto che gli aggiornamenti biennali siamo aggiungere caos il più possibile, quasi la sanzionabilità fosse più importante della correttezza… dico questo perché, a mio avviso, due anni, potranno essere sufficienti a l’autista per memorizzare gli adeguamenti, ma certo non lo è per il comune utente della strada..ed il fatto che il comune utente sia consapevole di viaggiare dietro o a fianco ( in autostrada) di un mezzo in trasporto ADR, non lo ritengo per niente secondario… IL problema fondamentale dei trasportatori in ADR, sento spesso dire da loro, è la totale mancanza di “coscienza” del trasporto comune, mi spiego: in tanti casi, sorpassi azzardati, da parte di trasportatori Frigo, o merci comuni, le automobile ai caselli o in coda, manifestano la assoluta inconsapevolezza del pericolo a loro vicino, salvo casi in cui si tratti di, carburanti su ATB con loghi e nomi fin troppo conosciuti, ma nel caso dell’acido solforico e dello zolfo liquido, peggio ancora in caso di trasporto OLEUM ( acido fumante oltre il 100% di conc) sono veramente al buio… e visti i continui aggiornamenti è evidente che la comune utenza che condivide la strada con questi, sia volutamente ed inevitabilmente incosciente del pericolo.. Inoltre non si risolve il problema delle code e delle corsie preferenziali, nel qual caso, vere bombe su motori surriscaldati troneggiano in mezzo a fiumi di auto in piena estate o sulle tangenziali..il che è tutto dire sulla sensibilità al pericolo degli eventuali ministeri…cosa ne pensi? Grazie della Tua cortese attenzione ed un sincero Grazie!!
Alberto Del Moro.
Salve da Marco.
Una domanda per Lei… se cortesemente mi può illuminare.
Può il titolare di una ditta non soggetta ad adr trasportare su un’autovettura aziendale 3 taniche omologate UN -CE di benzina da 20 litri, usufruendo della esenzione totale ex punto 1.1.3.1 della normativa adr, che parla però di “privati”?
Sottodomanda: mi pare che l’adr 2011 parli di esenzione totale addirittura per 240 litri in 4 contenitori, mentre la normativa nazionale parla di contentitori di max 20 litri… quale prevale???
Formulando la domanda in altro modo, può essere estesa la esenzione totale al caso di una autovettura aziendale, quando il materiale trasportato è entro il limite previsto per l’esenzione totale per i privati?
In pratica: posso portarmi a casa una piccola scorta di benzina senza temere sanzioni?
Grazie,
Marco