E’ obbligatoria la compilazione della "scheda di trasporto"

sabato, 25 luglio, 2009 | By Avvocato Luca Raffo | Categoria: Articoli

Breve guida alla compilazione ed alla comprensione della scheda di trasporto


Dal 19 Luglio 2009 è obbligatoria la “scheda di trasporto”, regolamentata dal decreto ministeriale 30.6.2009 (e da circolare del Ministro dei Trasporti/Interno del 6 agosto 2009), da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore.

Ambito di applicazione

Sono obbligati alla compilazione della scheda di trasporto almeno in duplice copia:

- il committente, cioè “l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore

- il soggetto delegato dal committente

La scheda di trasporto deve essere:

- consegnata al vettore, cioè all’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi

- conservata in originale a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi: sulla base dell’art. 2719 del codice civile hanno valore anche “le copie fotografiche, i fax e le riproduzioni informatiche” a condizione che tali riproduzioni “non vengano disconosciute da chi sostiene abbia sottoscritto l’originale“.

- esibita in sede di controllo stradale

Contenuto minimo obbligatorio

Dati anagrafici (denominazione, sede etc.) e fiscali (partita IVA) del:

- vettore (compreso il numero di iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori)

- committente

- caricatore

- proprietario della merce

- dati merce trasportata, tipologia, quantità/peso

- luogo di carico della merce

- luogo di scarico della merce

- luogo e data di compilazione

- eventuale dichiarazione che non è possibile indicare il nominativo del proprietario della merce, fornendo adeguata motivazione di questa circostanza

- dati del compilatore (di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente)

- eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto

- osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni del luogo di scarico, variazioni della tipologia o della quantità della merce, etc.)

- firma

Carico completo

Nel caso di trasporti a carico completo che sono diretti a più destinatari o che devono scaricare in luoghi diversi per la compilazione della scheda di trasporto è sufficiente indicare le cose trasportate ed i relativi luoghi di carico e scarico facendo genericamente riferimento ai documenti che accompagnano le merci, come ad esempio le bolle di consegna.

Codici convenzionali

Per i trasporti dove è necessaria la riservatezza la scheda di trasporto può essere compilata con linguaggio in codice per tutte o alcune informazioni presente sulla scheda. Al fine di consentire i controlli, a bordo del veicolo deve esserci un documento integrativo (sottoscritto sempre da chi deve compilare la scheda) che consenta l’immediata decodifica delle informazioni.

Subvettori

Nel caso di utilizzazione di uno o più sub-vettori per l’esecuzione integrale o di parte del trasporto la funzione di committente (cioè colui che deve compilare la scheda di trasporto) passa all’autotrasportatore che utilizza il sub-vettore, almeno per la porzione di trasporto effettuata dal sub-vettore. Se è già presente una scheda di trasporto compilata dal committente primario, l’autotrasportatore deve compilarne una seconda per il suo sub-vettore e così via per gli ulteriori rapporti di subvezione.

Consorzi o cooperative di autotrasportatori

Nel caso in cui un consorzio od una cooperativa ricevano un incarico di trasporto e lo passino ad un loro associato, il consorzio o la cooperativa possono usare la scheda fornita dal loro committente, segnando nello spazio dedicato alle “osservazioni varie” il nominativo dell’impresa consorziata che effettua materialmente il trasporto, insieme con il numero d’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori.

Trasporti internazionali

I vettori stranieri impegnati in trasporti internazionali sul territorio italiano devono “compilare e conservare i documenti che, secondo le norme comunitarie o internazionali che regolano il trasporto, devono essere presenti a bordo del veicolo“. I vettori (italiani o stranieri) che effettuano un trasporto internazionale per conto terzi “non sono tenuti a compilare la scheda di trasporto, in quanto, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, del d.lgl. 286/2005, tale obbligo grava solo in capo a chi effettua il trasporto in ambito nazionale“.

In particolare.

I vettori stranieri impegnati in trasporti internazionali sul territorio italiano, sono tenuti a compilare e conservare i documenti che, secondo le norme comunitarie o internazionali che regolano il trasporto, devono essere presenti a bordo del veicolo. Per questi vettori, in caso di mancanza dei predetti documenti, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005.

Ciò posto, si precisa che i vettori – italiani e stranieri- che effettuano un trasporto internazionale di cose in conto terzi, non sono tenuti a compilare la scheda di trasporto, in quanto, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1, del decreto legislativo 286/2005, tale obbligo grava solo in capo a chi effettua il trasporto in ambito nazionale.

E’ specificato che la normativa si applica alla attivita’ di autotrasporto merci in conto terzi effettuata dagli autotrasportatori stranieri che operano in ambito nazionale quando si sviluppa:

- a livello internazionale (es. un trasporto tra l’Italia e un altro Paese straniero e viceversa, oppure un trasporto il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovino in due diversi Paesi stranieri nel corso del quale l’Italia sia solo attraversata, senza che avvengano operazioni di carico o scarico merce sul suolo nazionale);

- in territorio italiano durante una attivita’ di cabotaggio stradale (cioe’ un trasporto che ha inizio e termine in territorio italiano ).

Documenti equipollenti/sostitutivi

Sono documenti equipollenti purchè integrati, dove necessita, di tutti i dati previsti dalla scheda di trasporto (il “contenuto minimo” di cui sopra) e dalla dicitura: “DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30.6.2009 n. 554 Pubblicato in G.U. n. 153 del 4.7.09″

- DDT (dpr 14.8.1996 n. 472)

- Copia del contratto in forma scritta di cui all’art. 6 del D.Lvo 21.11.2005 n. 286

- Lettera di vettura internazionale CMR

- Documento di cabotaggio (d.m. 3.4.2009)

- Documento di accompagnamento di prodotti assoggettati ad accisa (d.lvo 26.10.95 n. 504)

- Documenti doganali (es. DAU, documenti di transito, Carnet TIR, etc.)

- Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale di merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto ministeriale 30.6.2009.

Esoneri dalla compilazione

L’esonero dalla compilazione vale solo per i “trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purchè accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato”.

L’esonero vale inoltre per i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio e per i veicoli indicati all’art. 30 Legge 6 /6/ 1974 n. 298 ( forze armate, trasporto salme, mezzi d’opera, etc).

Conservazione della scheda di trasporto

La scheda di trasporto esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto a cui si riferisce. La vigente normativa, infatti, non prevede che essa sia conservata dopo il trasporto. Quando vengono utilizzati documenti sostitutivi od equivalenti, restano salvi gli obblighi di conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta.

Sanzioni

Il committente o chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incmpleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa da 600,00 a 1.800,00 euro.

Se, durante l’effettuazione del trasporto, la scheda di trasporto o la documentazione equipollente non risulta a bordo del veicolo, si applica la sanzione amministrativa da 40,00 a 120,00 euro a carico dell’autotrasportatore.

All’atto dell’accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita:

- la scheda di trasporto

- oppure copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta, o altra documentazione equivalente.

La scheda di trasporto o il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all’accertamento della violazione.

In caso di mancata esibizione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore provvede all’applicazione della suddetta sanzione da 600,00 a 1.800,00 euro, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei suddetti documenti.

Le sanzioni si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano o non compilano correttamente ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti al trasporto.

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One comment
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  1. un trasportatore conto terzi può effettuare un trasporto di merce in conto proprio con proprio automezzo munito di licenza in conto terzi?

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